mercoledì 11 gennaio 2017

La legittima difesa

da Wikipedia

La legittima difesa, nell'ordinamento giuridico italiano, è una causa di giustificazione.

Disciplina normativa

L'istituto è contemplato all'art. 52 del codice penale italiano, che al primo comma recita:
« Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. »
Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 ("Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio")è stato aggiunto un comma recante le disposizioni che seguono:
« Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (reato di violazione di domicilio, ndr), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. »
La riforma del 2006 ha dunque introdotto una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio e in presenza di un pericolo di aggressione fisica; al domicilio, inoltre, sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche.
Alla domanda circa l'efficacia della misura legislativa, si è risposto che "a prima vista sembrerebbe di no, dal momento che negli ultimi dieci anni sia la disciplina della legittima difesa che quella della violazione di domicilio sono state oggetto di riforme legislative (rispettivamente con la l. 59/2006 e con la l. 94/2009, dirette a punire più severamente l'autore della violazione di domicilio e a trattare con più leggerezza la vittima che reagisce superando i limiti della legittima difesa) che evidentemente non hanno dato, a vedere le statistiche, una risposta adeguata".

Requisiti di applicabilità

La legittima difesa implica necessariamente un'aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni. L'aggressione deve avere le seguenti caratteristiche:
  • Oggetto dell'attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia e di qualsiasi natura (il codice infatti parla genericamente di "offesa");
  • La minaccia al diritto attaccato deve essere "ingiusta", cioè contraria all'ordinamento giuridico;
  • Deve sussistere un "pericolo attuale": ciò significa che non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato.
Per quanto riguarda invece la reazione, essa deve essere:
  • "necessaria" per salvare il diritto minacciato;
  • "proporzionata" all'offesa.
Perché operi in modo pieno la presunzione di proporzione, è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  • Ci si deve trovare in uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2, c.p. (violazione di domicilio);
  • Colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo;
  • Vi deve essere un pericolo per l'incolumità della persona;
  • La legittima difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.
In assenza di uno di questi elementi è comunque possibile che sia accertata la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa. L'onere della prova spetta a chi invoca l'istituto, il quale deve dimostrare che la persona offesa si trovava illegittimamente nella altrui proprietà, che metteva in atto un pericolo per l'incolumità della persona e che non esistevano mezzi alternativi di difesa.
La legittima difesa potrebbe non essere riconosciuta in determinati casi, ad esempio qualori si attacchi con un'arma da fuoco o meno un soggetto alle spalle oppure durante la fuga di una persona che abbia commesso aggressione o violazione di domicilio, poiché in tal caso mancherebbe il requisito della proporzionalità come rimarcato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 marzo 2011 n. 11610.