La legittima difesa, nell'ordinamento giuridico italiano, è una causa di giustificazione.
Disciplina normativa
L'istituto è contemplato all'art. 52 del codice penale italiano, che al primo comma recita:« Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. » |
« Nei casi previsti
dall'articolo 614, primo e secondo comma (reato di violazione di
domicilio, ndr), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo
comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. » |
Alla domanda circa l'efficacia della misura legislativa, si è risposto che "a prima vista sembrerebbe di no, dal momento che negli ultimi dieci anni sia la disciplina della legittima difesa che quella della violazione di domicilio sono state oggetto di riforme legislative (rispettivamente con la l. 59/2006 e con la l. 94/2009, dirette a punire più severamente l'autore della violazione di domicilio e a trattare con più leggerezza la vittima che reagisce superando i limiti della legittima difesa) che evidentemente non hanno dato, a vedere le statistiche, una risposta adeguata".
Requisiti di applicabilità
La legittima difesa implica necessariamente un'aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni. L'aggressione deve avere le seguenti caratteristiche:- Oggetto dell'attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia e di qualsiasi natura (il codice infatti parla genericamente di "offesa");
- La minaccia al diritto attaccato deve essere "ingiusta", cioè contraria all'ordinamento giuridico;
- Deve sussistere un "pericolo attuale": ciò significa che non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato.
- "necessaria" per salvare il diritto minacciato;
- "proporzionata" all'offesa.
- Ci si deve trovare in uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2, c.p. (violazione di domicilio);
- Colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo;
- Vi deve essere un pericolo per l'incolumità della persona;
- La legittima difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.
La legittima difesa potrebbe non essere riconosciuta in determinati casi, ad esempio qualori si attacchi con un'arma da fuoco o meno un soggetto alle spalle oppure durante la fuga di una persona che abbia commesso aggressione o violazione di domicilio, poiché in tal caso mancherebbe il requisito della proporzionalità come rimarcato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 marzo 2011 n. 11610.